Patente nautica e alcool
Col
Decreto legislativo 229 del 3 novembre 2017 che modifica alcune parti delle norme in vigore sulla nautica ci sono novità per chi è solito sorseggiare una birra o un prosecco in barca.
Prima del decreto il Codice della navigazione (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171) faceva divieto di condurre imbarcazioni “in stato di ebrezza”, ora questa definizione non ponendo un parametro di confronto riteneva il tasso alcolemico pari a “zero”.
La novità introdotta sta nel fatto che sotto i 21 anni e per i conduttori di imbarcazioni commerciali è fatto divieto assoluto di bere. Per tutti gli altri il limite è fissato a 0,5. Con concentrazioni superiori può scattare oltre alla multa anche il sequestro del mezzo.
I conducenti di tutti i mezzi nautici hanno anche l’obbligo di astenersi dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per chi venga sorpresa a guidare imbarcazioni in stato di alterazione psicofisica scatta una sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro.
Come evitare le sanzioni se si è un pò esagerato?
Per i mezzi “senza patente” il problema è risolvibile ponendo alla guida un qualsiasi passeggero “sobrio” che abbia compiuto i 16 anni di età.
Per i mezzi “con patente” la questione si complica! Vero che per legge può guidare anche una persona senza patente “sotto la vigilanza” del comandante patentato, vero anche che se il comandante è in stato di ebrezza non è in grado di “vigilare”. Le uniche soluzioni sono avere a bordo un patentato sobrio o attendere con calma di aver “smaltito”!
L’aspetto più preoccupante, che vi ricordo, è che la guida in stato di ebrezza legalmente non viene considerato “atto fine a se stesso”, bensì “comportamento”, quindi perpetrabile nel tempo, quindi vi leveranno tutte le patenti per i mezzi che hanno bisogno di abilitazione ufficiale (auto, moto….). Un bel pò di problemi!!

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